Art. 8.

      1. Le entrate rivenienti dai contributi, riscossi secondo le modalità determinate dai decreti di cui all'articolo 7, sono versate, limitatamente agli oneri sostenuti per l'approvvigionamento, il controllo sulla produzione e il trasporto delle carte valori, e dei modelli, degli stampati, delle targhe e degli altri prodotti a rigoroso rendiconto, nonché per la fornitura delle attrezzature informatiche necessarie al loro rilascio, all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della successiva assegnazione alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.